Ospedale San Paolo 02/8184.1 / Ospedale San Carlo 02/4022.1 - VERSIONE BETA

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Riferimento normativo: Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Contenuti dell’obbligo: Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile dell'elaborazione: Alessia Genco
Struttura responsabile della pubblicazione e dell’ inserimento del dato: S.C. Affari generali e legali
Responsabile della pubblicazione del dato: Avv. Donato Vigezzi
Responsabile dell'inserimento del dato: Alessia Genco

 

Per consultare i documenti, visualizzare la sezione allegati, a fondo pagina: 

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO  - APPROVATO CON DELIBERA N. 1520 DEL 10/10/2018

  1. RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI, cioè il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
     
  2. RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO, cioè il diritto di chiunque di richiedere documenti e dati delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi del decreto legislativo 33/2013, così come modificato dal decreto legislativo 97/2016, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

 

Soggetti legittimati:

Chiunque ha diritto di richiedere dati, documenti o informazioni, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione

Requisiti:

La richiesta non deve essere motivata, ma deve identificare in modo chiaro i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato

L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

  1. la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
  2. la sicurezza nazionale;
  3. la difesa e le questioni militari;
  4. le relazioni internazionali;
  5. la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  6. la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  7. il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  1. la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  2. la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  3. gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

 

  1. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
     
  2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
     

COSTI DI RIPRODUZIONE, DI SPEDIZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Ultimo aggiornamento: 15/05/2025