RESPONSABILITA'SANITARIA E BIODIRITTO
RESPONSABILITA' SANITARIA E BIODIRITTO
Informativa sulle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento - DAT
La DAT è l’espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente per sopravvenuta incapacità.
La DAT, detta anche "testamento biologico", è regolamentata dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017.
Possono esprimere le DAT tutte le persone:
- maggiorenni
- capaci di intendere e di volere.
Come viene redatta?
Prima di scrivere una DAT è importante acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale e idratazione artificiale e altri terapie di sostegno delle funzioni vitali, sedazione palliativa continua profonda, terapia del dolore).
Per eventuali ulteriori informazioni ci si può recare presso la Casa dei Diritti (via De Amicis n. 10 - Milano) dove è attivo uno sportello di orientamento per il cittadino.
Visto il carattere personale della dichiarazione non sono stati predisposti specifici modelli o facsimili. L'interessato può esprimerla su carta libera nel modo che ritiene più opportuno: scrivendo a mano in modo leggibile o utilizzando strumenti meccanici (macchina da scrivere) o informatici (PC, etc.).
La dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:
- Dati anagrafici del dichiarante (cognome, nome, data di nascita).
- Indicazione delle situazioni in cui dovrà essere applicata la DAT (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.).
- Consenso o rifiuto di specifiche misure mediche (può essere chiesta consulenza al proprio medico di fiducia).
- Data e firma del dichiarante
A chi va consegnata?
- A un notaio che conserva l’originale (scrittura privata autenticata);
- Personalmente dal disponente all'ufficio dello stato civile del Comune di residenza, che provvede all'annotazione in apposito registro;
- Presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT (con scrittura privata)
- Presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili).
Con ogni modalità registrata, la DAT viene trasmessa e inserita nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della Salute.
Possono accedere ai servizi di consultazione delle DAT registrate alla Banca dati nazionale, attraverso autenticazione SPID, CIE o CNS, il disponente e il fiduciario eventualmente da lui nominato, nonché il medico che ha in cura il disponente in situazioni di incapacità di autodeterminarsi ed è chiamato ad effettuare accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o eseguire trattamenti sanitari sul disponente.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo permettano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Nelle stesse forme le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Nei casi in cui “ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni".
Nomina del fiduciario
La Legge 219 prevede la possibilità di indicare nella DAT un fiduciario, la cui scelta è rimessa completamente alla volontà del disponente. La Legge si limita a prevedere che il fiduciario sia maggiorenne e capace di intendere e di volere.
L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente. Il fiduciario è chiamato a rappresentare l’interessato nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Ruolo del medico
Il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario qualora:
- le DAT appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;
- sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.
Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale.
Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.
Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione è rimessa al giudice tutelare. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.
In casi dubbi e/o di necessità il giudice tutelare può provvedere alla nomina di un amministratore di sostegno.
Per approfondire:
Legge 22 dicembre 2017, n. 219
https://www.comune.milano.it/servizi/disposizioni-anticipate-di-trattamento-d-a-t