Accesso civico
ACCESSO CIVICO
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO - APPROVATO CON DELIBERA N. 1520 DEL 10/10/2018
1) RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI, cioè il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
L’accesso civico cd. “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi dell’art. 5, 1° comma del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., nel caso in cui abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza aziendale.
Entro 30 giorni dal ricevimento, l’Azienda provvederà alla pubblicazione nel sito web aziendale del documento, dell’informazione o del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento al link di riferimento.
Soggetti legittimati:
Chiunque ha diritto di richiedere dati, documenti o informazioni, oggetto di obbligo di pubblicazione.
Requisiti:
Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.
Responsabile della trasparenza: Dottor Francesco Giglio
Modalità: alle istanze di accesso civico verrà dato riscontro entro 30 gg. dal ricevimento delle stesse ai sensi della legge 241/90
Telefono: 02.4022.2524
Soggetti legittimati:
Chiunque ha diritto di richiedere dati, documenti o informazioni, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione
Requisiti:
La richiesta non deve essere motivata, ma deve identificare in modo chiaro i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato
L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.
L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
- REGISTRO ACCESSO II SEMESTRE 2022
- REGISTRO ACCESSO I SEMESTRE 2022
- Registro accesso civico semplice - Aggiornamento al 30_06_2020
- Registro accesso civico semplice - Aggiornamento al 30_12_2019
- Registro accesso civico semplice - Aggiornamento al 30_06_2019
- Registro accesso civico semplice - Aggiornamento al 30_12_2018
- Registro accesso civico semplice - Aggiornamento al 30_06_2018
4) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
COSTI DI RIPRODUZIONE, DI SPEDIZIONE E IMPOSTA DI BOLLO
Ultimo aggiornamento: $dateUtil.getDate($articleDisplayDate, "dd/MM/yyyy", $locale)