ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Riferimento normativo: Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Contenuti dell’obbligo: Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.
Aggiornamento: Tempestivo
Responsabile dell'elaborazione: Dr. Roberto Daffina'
Struttura responsabile della pubblicazione e dell’ inserimento del dato: S.C. Affari generali e legali
Responsabile della pubblicazione del dato: Avv. Donato Vigezzi
Responsabile dell'inserimento del dato: Andrea Sorce
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO - APPROVATO CON DELIBERA N. 1520 DEL 10/10/2018
1) RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI, cioè il potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90. E' riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Soggetti legittimati:
Chiunque ha diritto di richiedere dati, documenti o informazioni, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione
Requisiti:
La richiesta non deve essere motivata, ma deve identificare in modo chiaro i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato
L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- la sicurezza nazionale;
- la difesa e le questioni militari;
- le relazioni internazionali;
- la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- il regolare svolgimento di attività ispettive.
L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
4) RICHIESTA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Ultimo aggiornamento: 11/07/2024